PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 maggio 1978, n. 194, sono inseriti i seguenti:

      «Lo Stato garantisce la salute della donna e la sua libertà di pianificare le proprie gravidanze nel numero, nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni dalla donna stessa.
      Nessuna donna può essere obbligata a portare avanti una gravidanza e ad affrontare i rischi fisici, psichici, economici e sociali connessi o conseguenti, sia per la donna stessa sia per la sua famiglia.
      Compito dello Stato, delle regioni e degli enti locali è quello di contribuire a rimuovere la cause che possono indurre all'interruzione della gravidanza nel rispetto della libera valutazione della donna  ».

      2. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è sostituito dal seguente:

      «Lo Stato, le regioni e gli enti locali promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari e garantiscono la possibilità di accesso ai mezzi per il controllo delle nascite, ai metodi contraccettivi ordinari e a quelli di emergenza in condizioni di efficacia e di sicurezza».

Art. 2.

      1. Al secondo comma dell'articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 194, dopo la parola: «nascita» sono aggiunte le seguenti: «e collaborare nelle attività di prevenzione primaria delle gravidanze indesiderate».
      2. Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 194, come

 

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modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

      «È abolito l'obbligo di ricetta medica per i farmaci registrati per la contraccezione d'emergenza».

      3. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è sostituito dal seguente:

      «La prescrizione e la fruizione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile sono consentite anche ai minori».

Art. 3.

      1. L'articolo 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è sostituito dal seguente:

      «Art. 4. - 1. Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna si rivolge a un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975, n. 405, o a un medico».

Art. 4.

      1. L'articolo 5 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è sostituito dal seguente:

      «Art. 5. - 1. Il consultorio, o il medico, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, ha il compito, qualora la donna lo richieda, di esaminare con la donna e, qualora la donna lo consenta ed egli accetti, con la persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni ai problemi proposti per aiutarla a superare quelle cause che, se rimosse, potrebbero indurla a non interrompere la gravidanza, prospettandole gli aiuti di cui potrà con ragionevole certezza usufruire durante la gravidanza, al momento del parto e successivamente per l'assistenza del nucleo familiare.
      2. Il consultorio e il medico informano la donna sulle procedure e sui metodi di interruzione della gravidanza appropriati

 

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per il suo specifico caso e sulle strutture esistenti presso le quali poter praticare l'intervento per l'interruzione della gravidanza, nonché sui mezzi per il controllo delle nascite.
      3. Quando il medico riscontra l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'interruzione della gravidanza, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza, con il quale la donna può presentarsi presso una delle sedi autorizzate e iniziare subito l'intervento abortivo.
      4. Se non viene riscontrato il caso di urgenza, il medico rilascia alla donna un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta di interruzione. Con tale documento la donna può presentarsi presso una delle sedi autorizzate per effettuare l'intervento abortivo più indicato per l'epoca gestazionale e per i desideri della donna stessa, tenuto fermo il principio della minore invasività. L'intervento deve essere effettuato entro quattordici giorni dalla data in cui è stato redatto il documento o, in alternativa, entro sette giorni dalla data in cui la donna presenta il documento presso la sede autorizzata».

Art. 5.

      1. La lettera b) dell'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è sostituita dalle seguenti:

          «b) quando la gravidanza implichi un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna;

          b-bis) quando siano accertati importanti anomalie o malformazioni che possano compromettere in modo rilevante la qualità della vita del nascituro;

          b-ter) quando siano accertate condizioni personali e sociali per cui il proseguimento della gravidanza possa comportare gravi pericoli per il benessere sociale della donna o per la sua famiglia, non superabili con gli interventi sociali ed economici di cui la donna potrà ragionevolmente usufruire».

 

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Art. 6.

      1. Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è sostituito dal seguente:

      «Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nei casi di cui alla lettera a) o di cui alla lettera b-bis) dell'articolo 6, quando vi siano gravi malformazioni o anomalie che comportino una presumibile grave compromissione della qualità della vita. I casi di cui alla citata lettera b-bis) dell'articolo 6 sono accertati da una commissione di tre medici, di cui uno con competenze di neonatologia, e la decisione viene presa a maggioranza, dopo avere valutato il caso insieme alla madre e a colui che è indicato come il padre del concepito».

Art. 7.

      1. L'articolo 8 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è sostituito dal seguente:

      «Art. 8. - 1. Per l'interruzione della gravidanza la donna si rivolge ad una azienda ospedaliera o ad una azienda sanitaria locale, le quali sono tenute ad occuparsi della richiesta della donna, nel rispetto della dignità e della riservatezza, procedendo all'intervento direttamente o mediante accordi con altri enti.
      2. Le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali sono tenute a garantire gli interventi, medici e chirurgici, per le interruzioni della gravidanza, i quali possono essere praticati anche presso i consultori e le strutture territoriali.
      3. Per l'interruzione volontaria della gravidanza la donna può rivolgersi, altresì, agli studi medici e alle strutture sanitarie autorizzati dalla regione.
      4. La regione stabilisce e aggiorna annualmente le tariffe per le varie tecniche di interruzione della gravidanza e definisce gli onorari di riferimento per tutte le procedure di pagamento e di rimborso.

 

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      5. Le regioni, nell'ambito di un piano regionale, possono individuare le sedi ospedaliere e territoriali ove sono praticate le interruzioni della gravidanza, garantendo che tra la sottoscrizione del documento di richiesta dell'intervento di cui all'articolo 5 e l'intervento stesso non trascorrano, di norma, più di quattordici giorni.
      6. Gli interventi per l'interruzione volontaria della gravidanza sono praticati da un medico ostetrico ginecologo.
      7. In qualsiasi momento, anche quando gli atti medici o chirurgici finalizzati a interrompere la gravidanza sono già in atto, se la donna lo richiede, si deve sospendere la procedura in corso garantendo l'assistenza conseguente».

Art. 8.

      1. L'articolo 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è sostituito dal seguente:

      «Art. 9. - 1. Lo Stato riconosce la possibilità di sollevare obiezione di coscienza sulla base di un convincimento morale interiorizzato, ma garantisce comunque l'esecuzione dell'interruzione della gravidanza a tutela della salute della donna e della salute collettiva della popolazione.
      2. Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie che solleva obiezione di coscienza non prende parte alle procedure e alle attività specificamente e necessariamente dirette a provocare l'interruzione della gravidanza, ma è tenuto a garantire l'assistenza durante e dopo l'esecuzione.
      3. Il personale obiettore non può comunque esimersi dall'intervento di assistenza quando vi è un pericolo imminente per la vita della donna o, comunque, un grave rischio per la sua integrità fisica o psichica.
      4. Le convinzioni personali che determinano l'obiezione di coscienza non devono pregiudicare in alcun modo, diretto o indiretto, la presa in cura della donna o recarle danno nella tutela sanitaria

 

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della sua scelta. L'obiezione di coscienza è comunicata alla regione tramite il direttore sanitario o il dirigente sanitario competente all'atto dell'assunzione, della stipulazione di una convenzione o dell'abilitazione ed è immediatamente efficace. Può essere comunicata successivamente in qualunque momento e la sua efficacia o la sua revoca inizia dal mese successivo.
      5. La comunicazione di obiezione di coscienza è un atto pubblico e annualmente la regione pubblica l'elenco dei medici obiettori e dei medici non obiettori, suddiviso per azienda sanitaria locale e ospedaliera, per presidio ospedaliero e per divisione o servizio di ostetricia e ginecologia. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere aggiornano annualmente gli elenchi dei propri medici, esponendoli all'entrata degli ospedali, dei poliambulatori, dei consultori e dei reparti di ostetricia e ginecologia, indicando l'eventuale condizione di obiettore.
      6. Nei confronti di chi, avendo sollevato obiezione di coscienza, prende parte a procedure abortive volontarie al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, è disposta, oltre alla revoca immediata della comunicazione di obiezione di coscienza e fatta salva ogni altra implicazione penale e civile, l'attivazione del procedimento disciplinare presso la struttura sanitaria e l'ordine professionale provinciale competente, con la previsione di una sospensione dall'esercizio della professione di almeno sei mesi.
      7. Al fine di assicurare l'applicazione della presente legge, nelle strutture in cui si praticano le interruzioni volontarie della gravidanza deve essere garantito che il 50 per cento del personale sia non obiettore, anche mediante procedure di trasferimento e di mobilità. Sono assicurate indennità specifiche per il disagio connesso alla pratica degli interventi per l'interruzione volontaria della gravidanza».

Art. 9.

      1. Al primo comma dell'articolo 11 della legge 22 maggio 1978, n. 194, le

 

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parole: «L'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento è stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «Le aziende ospedaliere, le aziende sanitarie locali e le strutture autorizzate nelle quali l'intervento è stato eseguito sono tenute ad inviare alla regione tramite il dirigente sanitario».

Art. 10.

      1. Dopo il primo comma dell'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, sono inseriti i seguenti:

      «Se la donna è di età superiore a quattordici anni può rivolgersi al consultorio o al medico e richiedere l'interruzione della gravidanza senza bisogno dell'assenso di chi esercita la patria potestà o la tutela.
      Se la donna è di età inferiore a diciotto anni, il consultorio o il medico, avvalendosi eventualmente di specialisti, valuta con la donna stessa se le circostanze consentono di informare chi esercita la patria potestà o la tutela».

      2. Al secondo comma dell'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, le parole: «inferiore ai diciotto anni» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore ai quattordici anni».
      3. Al terzo comma dell'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, dopo la parola: «salute» sono inserite le seguenti: «, fisica o psichica,».

Art. 11.

      1. Al primo comma dell'articolo 15 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'aggiornamento professionale di cui al presente comma deve essere previsto annualmente in modo separato e specifico».

 

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      2. All'articolo 15 della legge 22 maggio 1978, n. 194, come modificato dal presente articolo, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «La partecipazione alle procedure previste dalla presente legge non deve determinare alcun pregiudizio per la carriera e la crescita professionale del medico e del personale esercente le arti ausiliarie».

Art. 12.

      1. Al secondo comma dell'articolo 19 della legge 22 maggio 1978, n. 194, le parole: «fino a lire centomila» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 1.000 euro».